Comune di Carsoli

Così come oggi i Comuni obbligano i cittadini a versare una quota, più o meno consistente e speculativa, per ottenere lo spazio per la sepoltura dei defunti, così nei secoli passati le parrocchie fungevano da percettore di denaro sotto forma di offerta. A Poggio Cinolfo si sono avuti periodi in cui si erano prefissati gli importi: è il caso degli anni ricadenti nella prima metà del secolo XVIII.

Dai documenti di archivio della parrocchia è testimoniato iCarsoli primi del ‘900 momento di preghiera nel cimitero attiguo alla chiesa di S.M. in Cellis (Foto di T. Flamini)nfatti che nel 1731 l’offerta tributo per la sepoltura all’interno dell’edificio sacro era di “grana 75”. Il sito esterno invece, di proprietà delle famiglie Silveri e Leonardi, era sicuramente più economico: soltanto “grana 25”; veniva comunque “tenuto mondo e ben custodito” (1). Il Parroco di allora, Don Francesco Antonio Segna, registra inoltre che “non si è mai pagata la quarta funerale alla Messa” e “non vi sono abusi mirabili delle donne per esprimere il loro dolore nella morte dei congiunti”: annotazione che mette in evidenza quanto ancora fossero diffuse le cerimoniali delle donne pagate appositamente per piangere mentre accompagnavano il feretro.

Il paese di Poggio Cinolfo, prima ancora che fosse edificata l’attuale parrocchiale di Santa Maria Assunta, aveva come chiesa principale e luogo di sepoltura, il piccolo edificio dedicato a San Pietro a sud del paese. L’area esterna adiacente alla chiesa, adibita a cimitero, verrà benedetta nel 1804 da Don Giuseppe Segna che attesta: “Attenta la… facoltà avuta dal S. D. Nicola de Giorgio Vicario Capitolare dei Marsi io sottoscritto Arciprete di questa terra di Poggio Cinolfo assistito dai RR. Sacerdoti D. Luigi Segna, e D. Domenico Segna e dai Novizi Cosimo Segna, ed Adriano De Sanctis, ed altri del popolo, addì 12 Maggio 1804 benedissi il nuovo Cimiterio nella Chiesa di San Pietro giusta la forma prescritta dal Rituale Romano”. E il parroco, futuro vescovo della diocesi dei Marsi, nel benedire il luogo, avrà avuto modo di che essere soddisfatto conoscendo le vicende che ci accingiamo a narrare accadute circa seicento anni prima.

Campanile della chiesa di San Pietro (Poggio Cinolfo) Tra il XII e il XIII secolo una questione di ordine puramente economico si protrasse per diversi anni tra i monaci della chiesa di Santa Maria in Cellis di Carsoli e l’arciprete di Poggio Cinolfo: la tassa e le oblazioni per la sepoltura degli abitanti di Poggio Cinolfo furono il motivo del contendere. La sentenza è sostanzialmente già nota agli “addetti ai lavori”. È sembrato comunque utile proporre per tutti la versione integrale dell’atto non al fine di uno studio filologico del testo ma per mettere in evidenza oltre a fatti e nomi anche costumi relativi a quel periodo nella nostra zona. Il documento attesta che Fra Gentile priore di Santa Maria in Cellis era ricorso mediante D. Berardo de Cellis al Vescovo dei Marsi Benedetto (a. 1178 ca.) per impedire che il parroco di Poggio Cinolfo D. Giovanni de Marano (o Martino) avesse continuato a far seppellire i defunti all’interno o all’esterno della chiesa del paese senza portarli a Santa Maria in Cellis e soprattutto senza corrispondere oboli legati alla sepoltura e ad altre cerimonie.

Il successivo vescovo della Diocesi, Ingeano o Ignitio (1195 ca.), confermerà la sentenza sfavorevole al parroco di Poggio Cinolfo. La testimonianza scritta che è arrivata fino a noi è firmata dal Vescovo diocesano Tommaso (1218 ca.) il quale, dopo ulteriore ricorso del Procuratore di Santa Maria in Cellis Giovanni, ingiunge a D. Berardo parroco di Poggio Cinolfo, di distruggere e chiudere il cimitero, di non più seppellire i defunti del paese nella chiesa di San Pietro ma portarli nella chiesa di Santa Maria in Cellis, a meno che non vi fosse in atto una incursione di nemici o il tempo atmosferico lo avesse impedito, alle donne di Poggio, dopo il cinquantesimo anno di età, di recarsi per la purificazione nella chiesa di Carsoli, agli uomini di Poggio di portarsi nella chiesa di Santa Maria durante alcune festività, al parroco di pagare cento solidi.

Copia (2) di una sentenza data da Tommaso Vescovo de’ Marsi addì 18 Dicembre 1218 (3): come si ricava da alcune memorie che si conservano nell’Archivio di Monte Cassino. Traduzione in italiano:
Nel nome del Signore. Amen. Noi Tommaso, per grazia di Dio Vescovo dei Marsi, dichiariamo ai presenti che essendo stata a noi spesso riportata la lite tramite il Preposto e il Convento di S. Maria in Cellis contro l’Arciprete Berardo di S. Pietro di Poggio, in quanto lo stesso Arciprete inversamente al consueto aveva iniziato a costruire un cimitero completamente nuovo nella sua chiesa e a seppellire colà i morti in pregiudizio e gravame del ricordato monastero: per la qual ragione chiedeva che noi facessimo desistere il medesimo Arciprete da una simile provocazione. Poiché lo stesso arciprete [ricevuta la nostra ammonizione] sosteneva che le predette facoltà fossero di pertinenza della propria chiesa.

Tuttavia a seguito delle molteplici istanze dei Monaci, stabilimmo un giorno per decidere delle suddette questioni e di altre parti, affinché si potesse dichiarare un giudizio tra loro, poiché scaturiva incertezza dalle differenti asserzioni delle parti. Costituite dunque le parti, in presenza nostra stabilito il giorno, Giovanni monaco sacerdote, procuratore del Monastero di S. Maria in Cellis contro l’Arciprete di S. Pietro di Poggio, prepose nella causa un suo avvocato [per sostenere] che tutti gli abitanti di Poggio debbano essere seppelliti presso la chiesa di S. Maria tanto per legge quanto per provata consuetudine, avendo egli percepito riguardo ad essi tutti i proventi, che riguardano i defunti tanto nelle tasse da pagarsi in caso di morte quanto nelle offerte, negli ottavari, negli anniversari e in altre rispettabili consuetudini; Berardo Arciprete di Poggio da quattro anni per sua imprudenza ha seppellito alcune persone del sunnominato paese nella sua chiesa e ivi edificando un Cimitero completamente nuovo, ha sottratto per sé le decime e le offerte, che derivavano dai defunti.

Per la qual cosa chiedeva che tramite Noi, dovessero essere restituiti alla sua Chiesa i corpi dei morti con tutti i proventi e che il Cimitero, costruito a danno della stessa chiesa di S. Maria, fosse definitivamente chiuso in tutto e per tutto. Aggiunge ancora che avendo ai tempi del Vescovo Benedetto, Don Giovanni de Martino (Marano), che allora era Arciprete della chiesa di S. Pietro, seppellito alcuni uomini del nominato castello nella sua chiesa e che, avendo Fra Gentile Priore di S. Maria incontrato il medesimo davanti allo Vescovo medesimo nostro predecessore, lo stesso Vescovo informato in merito alla causa sentenziò e giudicò che per qualunque cosa avesse riguardato la sepoltura di quelli [di Poggio] [l’arciprete di San Pietro] avrebbe dovuto rivolgersi alla chiesa di S. Maria in Cellis, e [ciò] mediante Ber.(ardo) De Cellis per volontà del detto Vescovo tra le stesse chiese con le parti consenzienti sotto pena di cento denari, per questo venne raggiunto un tale accordo che da quel giorno e da allora in poi nessuno di Poggio fosse seppellito nella chiesa di S. Pietro, se non che ragioni di forza maggiore quali condizioni climatiche avverse o un attacco nemico impedissero la possibilità di trasportare la salma nella Chiesa di S. Maria e [solo] allora se fosse volontà dei Monaci, fosse seppellito presso la Chiesa di S. Pietro.

Aggiunse inoltre che per lo stesso accordo il Cimitero della detta Chiesa venisse distrutto e tutte le ossa dei Defunti venissero portate a spese dei Monaci nella Chiesa di S. Maria. (Lo stesso principio venne confermato in seguito da di San Pietro. altro vescovo di nome Ignizio o Ingeamo). Inoltre avendo l’Arciprete di S. Pietro proprio nel periodo del dom. Vescovo Ing.(nizio) osato attentare riguardo tali questioni, lo stesso Vescovo a conoscenza delle ragioni della causa, e [conoscendo] la sentenza del dom. Vescovo Benedetto e certamente la disposizione fatta tramite dom. Ber.(ardo) De Cellis, confermò la stessa sentenza, come appariva nei suoi scritti, riportando le lettere che avvalorò con il suo sigillo. Per cui chiedeva a Noi che così come era stato deciso dai nostri predecessori D. Benedetto e D. Ignizio vescovi Marsicani, che anche Noi dovessimo rendere noto alla stessa maniera mediante un nostro documento atto a restituire loro [monaci di S. Maria] i corpi dei defunti con ogni provento sottratto, che vieti all’Arciprete e ai Chierici di Poggio di avere la pretesa per l’avvenire di tumulare qualcheduno nella propria chiesa e promettendo lo stesso procuratore di dimostrare ogni singola affermazione con testimoni e presentato lo stesso atto che a loro aveva fatto dom. vescovo Ingnizio, annunciando che se avessero dubitato riguardo al documento medesimo, avrebbe dimostrato con idonei testimoni ogni paragrafo che conteneva, attestava inoltre con testimoni un lungo, continuativo possesso [ed ogni paragrafo] deve generare pregiudizio per la sua parte, chiedeva altresì, dal momento che tutte le donne partorienti di detto castello erano solite durante il periodo della propria purificazione recarsi con le offerte alla Chiesa di S. Maria, anche per provata consuetudine, l’Arciprete medesimo non permette loro l’accesso, per il fatto che dovremmo porre fine a tale tipo di molestia, e voleva produrre testi per dimostrare questa consuetudine.

Parimenti chiedeva che facessimo accedere gli uomini di detto paese alla Chiesa di S. Maria con le offerte nel sesto della Croce e di Santo Stefano, anche all’Assunzione di nostra Signora, il secondo giorno lavorativo dopo la Resurrezione del Signore, come già era avvenuto per antica consuetudine. A queste cose la parte avversa tramite il proprio avvocato rispose che gli uomini di Poggio avevano la sepoltura libera, che a coloro che volevano essere seppelliti nella chiesa di S. Maria o nella chiesa di S. Pietro nessuno poteva ordinare o impedire e che da 40 anni la chiesa di S. Pietro aveva continuatamente avuto questo diritto come si poteva dimostrare con testimoni idonei, aggiungendo che il documento di Don Ignizio fosse di nessuna importanza, dal momento che faceva menzione di un documento di un suo predecessore ed il medesimo di cui era fatta menzione non appariva, la stessa cosa di cui si faceva menzione e riguardo alle donne partorienti e ai giorni solenni [di festa] rispose che era libero per le donne scegliere la chiesa dove accedere e per gli uomini nei giorni solenni e in quelli nominati entrare in chiesa senza che nessuno facesse costrizione e ciò [lo] ottenne una volta come erano pronti a dichiarare con testimoni.

Noi dunque udite le richieste e le risposte delle parti, decidemmo che andavano ammesse le dimostrazioni delle parti così come erano state esposte. Ricevuti dunque ed esaminati attentamente i testimoni di entrambe le parti, facemmo pubblicare le loro deposizioni disponemmo che fossero pubblicate e avendo discusso molto a lungo su di esse tramite i testimoni del monastero, apparve a noi in modo evidente che riguardo alla sepoltura degli uomini di Poggio era stato discusso alla presenza del dom. Benedetto vescovo dei Marsi, e tramite lui definita una sentenza, per la quale gli uomini di Poggio debbano essere seppelliti presso la chiesa di S. Maria e che quando ad essa era stato sottratto dovesse essere completamente restituito, per lo stesso fu anche pienamente provato riguardo la sentenza del vescovo don Ignizio, il quale confermò e rinnovò mediante una sua scrittura la sentenza del vescovo Benedetto come risulta dall’apposizione del sigillo, dalla deposizione dei testimoni e l’aggiunta alla pena si dichiara assai manifestamente, così come la malizia (a) riguardo all’accordo raggiunto tra le ricordate chiese e la chiusura del cimitero e il trasporto da parte dei monaci al monastero delle ossa dei defunti e il possesso continuativo e il primo ingresso delle partorienti nella chiesa di S. Maria e le suddette (prenominate) solennità come era stato richiesto per legge tramite l’avvocato di S. Maria, tanto per mezzo dei testimoni dello stesso monastero quanto attraverso alcuni testimoni della parte avversa ci è stato pienamente dichiarato.

Quindi essendo stato pattuito dopo molte delegazioni di entrambe le parti e avendo ciascuna delle parti riportato a noi per scritto le proprie rimostranze, concessa una pausa per riflettere in merito alla causa, in quanto alla questione della sepoltura dei defunti di Poggio presso la chiesa di S. Maria e alla percentuale canonica di tutti i proventi, che ineriscono i morti sia per la sentenza del vescovo Benedetto ed infine per la conferma del vescovo don Ignizio ed il suo rinnovo, come risultava chiaro nei suoi scritti e [come] le parole dei testimoni rendevano nota la stessa situazione. E inoltre avuto un accordo su tali punti tramite dom. Berardo de Cellis, con l’autorità del vescovo diocesano e con la volontà delle parti non escludendo il cimitero chiuso e distrutto e le ossa dei morti di lì portate tramite i Monaci alla chiesa di S. Maria e avendo stabilito tramite i testi l’aggiunta della pena e riconosciuta la validità del documento del vescovo Ingnizio dal momento che mediante i testimoni della parte avversa non è stata portata alcuna prova decisiva del contrario.

Ascoltato il parere dei nostri Fratelli e degli altri consiglieri [visto] il Processo e le delibere dei nostri Predecessori, il Vescovo Benedetto ed il Vescovo Ignizio enunciate riguardo alle premesse questioni nonchè l’accordo raggiunto tra le stesse chiese per volontà delle parti tramite dom. Berardo de Cellis, con l’aggiunta della pena e più a lungo osservata, così come risultava evidente nel documento di d. Ingnizio e mediante i testimoni. Confermiamo con sentenza e deliberiamo che debbano essere osservati in perpetuo [i punti premessi] che stabiliscono che il cimitero nella chiesa di San Pietro venga chiuso una volta per tutte, che per l’avvenire alcuna persona di Poggio sia seppellita nella medesima chiesa di San Pietro, se non nel caso in cui condizioni climatiche avverse o un attacco da parte di nemici impediscano l’accesso alla chiesa di Santa Maria come si trova argomentato nell’istrumento del vescovo don Ignizio. Riguardo alla pena di cento soldi (b) in cui si approva che l’arciprete di Podio incorra, ci riserviamo l’autorità di disporne secondo il nostro beneplacito, né fa difficoltà il fatto che sia apposto nell’istrumento tramite l’altra parte, poiché contiene al suo interno lo stesso intero processo del vescovo Benedetto chiaramente convalidato con la forza del sigillo, e la redazione con data certa e la sottoscrizione dei testimoni.

Anche dal momento che tutti quanti i punti, che vi sono elencati, risultano chiaramente espressi dalla deposizione dei testimoni. Per quanto concerne le donne partorienti e le solennità nominate, così stabiliamo, in base a quanto è stato approvato che le donne di Poggio dai cinquant’anni d’età, dopo la purificazione, dapprima abbiano avuto la consuetudine (c) di accedere con offerte alla chiesa di S. Maria, fatto che impedissero che alcuno per il resto debba mantenere (d). Riguardo alle solennità nominate decidiamo che gli uomini di Poggio possano visitare la nostra Signora [S. Maria], poiché per questo fatto non si lede l’altrui diritto e si conserva una santa consuetudine. Redatto nella chiesa di S. Sabina. Anno del Signore 1219. 18 Gennaio. Indizione VII. Alla presenza dei miei Fratelli, cioè di Rainaldo presbitero, di Probato diacono, di Tommaso di Roberto presbitero, di Filippo suddiacono. X Io Tommaso per grazia di Dio vescovo dei Marsi sottoscrissi di mia mano e apposi il mio sigillo. Io Giovanni per ordine del dom. vescovo dei Marsi scrissi di mia mano questo documento. Amen.

Si ringrazia la dott.ssa Luchina Branciani per la collaborazione.

Note
1) È noto che soltanto dopo il decreto di Napoleone emanato da Saint Cloud nel 1804, nacquero obbligatoriamente per tutti aree riservate alla tumulazione dei cadaveri. Motivi civili ed igienici erano alla base di tale provvedimento in quanto, precedentemente, vi era una fossa comune dove venivano scaricati i corpi degli estinti. I più abbienti o le persone ragguardevoli avevano come luogo di sepoltura il pavimento delle chiese: fossa ricavata generalmente al centro della navata principale dove i corpi venivano posti e ricoperti di uno strato di calce in polvere per non creare infezioni e odori sgradevoli. I più poveri venivano seppelliti all’esterno della chiesa ma sempre in luogo attiguo.

2) Il documento che riporto in forma integrale è tratto da D. ERASMI GATTULA, Historia Abbatiae Cassinensis per saeculorum seriem distributa, Pars I, Vol. I, Venetiis, 1733, apud Sebastianum Coleti, p. 224-225). Ho comunque considerato anche la copia manoscritta di Don Giuseppe Segna. In Miscel-lanee di diverse Scritture, Istromenti & spettanti alle Chiese di Poggio Cinolfo ed altri raccolti da me Giuseppe Arciprete Segna nell’anno del Signore 1820, egli raccoglie documenti relativi alla Parrocchia di Santa Maria Assunta di Poggio Cinolfo. Non siamo in grado di appurare la fonte di Don Giuseppe Segna. È probabile che Segna abbia copiato da Gattula che aveva riportato in stampa notevoli e numerosissimi documenti presenti allora nell’archivio dell’Abbazia di Monte Cassino; ma da una attenta osservazione non sembra che il parroco di Poggio Cinolfo abbia sempre copiato il testo settecentesco in quanto, pur osservando che alcune integrazioni o correzioni potrebbero essere plausibili da un punto di vista strettamente linguistico tuttavia non si spiegano alcuni cambiamenti di nomi, di lessico e di date: per chiarezza li ho segnalati in corsivo e nelle note. Per una più agevole lettura, ho inoltre ritenuto opportuno porre in risalto nella traduzione in italiano i nomi e i luoghi rilevanti inerenti il documento.

3) La data riportata dal Gattula è 18 gennaio 1219. Anche Inguanez (M. INGUANEZ, Documenti del Monastero di S. Maria de Cellis conservati nell’archivio di Montecassino, pp.127158, in Bullettino della Regia Deputazione Abruzzese di Storia Patria, s. III, a. VII e VIII, 1916-1917, p. 131), citando peraltro Gattula, riferisce la medesima data. Don Giuseppe Segna, normalmente molto attento e preciso, qui scrive 18 dicembre 1218, a fine sentenza 15 gennaio 1218, sulla annotazione di costa del foglio 18 ottobre 1218.

4) Dictus Benedictus vivebat an. 1178. Ap. Phoebonium Hist. Mar. in Catal. Episcoporum, pag. 18. (Nota di D. G. Segna)

5) Non sappiamo da dove il Segna abbia letto “de Martino”. Certamente non dal Gattula che su stampa scrive chiaramente “de Marano”.

6) Dictus Ingeamus vivebat an. 1195. Ibid. pag. 23. (Nota di D. G. Segna). 7) “Episcopos” per “episcopus”.

a) Atia, athia = malizia, inimicizia: è correlato con l’espressione adjectionem penae riguardo all’accordo che fu raggiunto tra le chiese.

b) In questa parte della trascrizione si legge solo soldorum; v. la citazione precedente della pena pecuniaria in cui si specificava: centum soldorum denariorum.

c) C’è nel verbo al perfetto congiuntivo la sfumatura soggettiva / ideale di un’azione comunque ben determinata nel tempo, ma anche il suo protrarsi dal passato.

D) Da considerare comunque anche l’eventualità che de coetero = per l’avvenire. Si dovrebbero esaminare altri documenti da simile contesto per stabilire la sfumatura esatta di questa specifica espressione. Nello stesso doc. una precedente espressione de coetero corrisponde, secondo me, a: per l’avvenire.
Foglio di Lumen

Testi a cura di Terenzio Flamini 

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